Chi siamo

 

L’associazione O.S.D. Organizzazione a Sostegno della Dislessia Genova e Tigullio è attualmente una Associazione di Promozione Sociale che si è costituita ufficialmente in data 13/11/2009 depositando atto costitutivo e statuto presso l’Agenzia delle Entrate di Rapallo, ed è operativa sul territorio della Liguria e della Toscana .


 

La necessità di costituire l’associazione, nasce dall’esigenza di famiglie, insegnanti, educatori e tecnici di collaborare per aiutare in ogni modo possibile i bambini dislessici al fine di poter permettere loro una crescita globale serena ed efficace, poiché, essendo i Disturbi specifici dell’apprendimento poco conosciuti, spesso non vengono aiutati e seguiti nella modalità opportuna, con conseguenze a livello dell’apprendimento e soprattutto psicologiche molto pesanti.

L’associazione pertanto ha lo scopo di offrire sostegno pratico alle famiglie, alle scuole, agli educatori in genere attraverso:

 

  • due sportelli informativi a Genova e Santa Margherita
  • conferenze presso la Biblioteca Civica Berio di Genova
  • serate informative dedicate a genitori e insegnanti 
  • protocolli di intesa, informazione e screening nelle scuole
  • laboratorio didattico "Io imparo così" (per supportare i bambini nello svolgimento dei compiti scolastici)
  • scambio di informazioni mediante Newsletter bimensile, gruppo discussione Facebook, il presente sito

 

Il nostro statuto

 

STATUTO

ORGANIZZAZIONE A SOSTEGNO DELLA DISLESSIA GENOVA E TIGULLIO

 

Articolo 1

(Denominazione e sede)

E’ costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30, del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n.1 e successive modifiche l’Associazione di Promozione Sociale denominata Organizzazione a Sostegno della Dislessia Genova e Tigullio

La sede legale dell’Associazione è a Santa Margherita Ligure (GE) in via Favale 35;

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Articolo 2

(Scopo)

L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo dell’Associazione è in particolare:

1.    supportare concretamente le famiglie e i minori con Disturbo Specifico di Apprendimento (denominati DSA) e Disturbi Specifici di Linguaggio (DSL);

2.    promuovere sul territorio azioni di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche dei DSA e DSL, rivolte alla comunità, agli enti pubblici e privati, alle amministrazioni locali, regionali e nazionali;

3.    collaborare con le istituzioni scolastiche attraverso corsi di formazione e informazione, fornendo strumenti compensativi; attività che agevolino il dialogo scuola – famiglia valorizzando gli organi collegiali;

4.    collaborare con altre associazioni ed enti che si occupano di questi temi;

5.    tutelare il diritto alla pari opportunità di istruzione dei soggetti affetti da DSA e DSL.

 

Articolo 3

(Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali

1.    corsi di formazione, incontri di informazione e sensibilizzazione;

2.    sostegno concreto alle famiglie e agli studenti con DSA mediante laboratori di sostegno allo studio

3.    sportello informativo su queste tematiche

 

Articolo 4

(Soci)

Sono ammessi a fare parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa l’adesione temporanea all’Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

 

Articolo 5

(Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’Associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Articolo 6

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi:

a.     mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;

b.    gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all’interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Articolo 7

(Organi sociali)

Gli organi dell’Associazione sono:

a.     Assemblea dei soci;

b.    Consiglio Direttivo;

c.     Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

Articolo 8

(Assemblea dei soci)

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

1.    avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza;

2.    avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

1.    quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

2.    quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

 

L’Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1.    elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;

2.    proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;

3.    approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;

4.    approvazione dell’entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;

5.    ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

6.    approvazione del programma annuale dell’Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di una sola delega.

L’Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1.    approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

2.    scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

 

Articolo 9

(Consiglio Direttivo)

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto di 3 membri.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1.    compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

2.    stabilisce e presenta all’Assemblea l’entità della quota sociale annua;

3.    redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione;

4.    redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;

5.    delibera l’ammissione dei nuovi soci;

6.    delibera l’esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell’Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

1.    Presidente (eletto dall’Assemblea);

2.    Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo);

3.    Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo).

 

Articolo 10

(Presidente dell’Associazione)

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e svolge la carica a titolo gratuito.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

 

Articolo 11

(Vice Presidente dell’Associazione)

Il Vice Presidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

 

 

 

Articolo 12

(Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

 

Articolo 13

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto di 4 membri eletti dall’Assemblea dei soci.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono le funzioni a titolo gratuito

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il Collegio Sindacale agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio.

Il Collegio Sindacale riferisce annualmente all’Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci.

 

Articolo 14

(Mezzi finanziari)

L’Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a.     quote sociali e contributi degli associati, nell’entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea;

b.    eredità, donazioni e legati;

c.     contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d.    contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;

e.    entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;

f.      erogazioni liberali di associati e di terzi;

g.    proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h.    entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i.      altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d’imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’Associazione, dopo la liquidazione, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

 

Articolo 15

(Esercizio sociale e bilancio)

L’esercizio sociale è compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L’Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre cinque mesi.

Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell’Associazione.

 

Articolo 16

(Scioglimento dell’Associazione)

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione è assunta dall’Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di Promozione Sociale di finalità similari, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

 

Articolo 17

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.